STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ASSOCIAZIONE WABI APS
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita, l’associazione denominata: “WABI APS” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L’acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo, via Giovannino de Grassi 41 (BG) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’organo di amministrazione.
Art. 2 – Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare si pone come scopi statutari e attività istituzionali:
- la promozione e la divulgazione della cultura della riscoperta dei territori attraverso il viaggio “lento” come vero e proprio stile di vita, laddove per viaggio “lento” s’intende un viaggio da percorrere a piedi, in bicicletta, o con altri mezzi di locomozione “a impatto zero” (ad es. cavalli, asini, carrozzelle per disabili, ecc.);
- la tracciatura, lo sviluppo, l’organizzazione, la promozione di una rete di itinerari di viaggio lento, in Italia ed all’estero;
- la creazione di occasioni di incontro tra persone e culture differenti, attraverso ospitalità, convivialità, viaggio, e attività di vario tipo, volte a contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori attraversati, e in generale dell’Italia.
- la mappatura e la promozione del territorio italiano attraverso progetti di marketing territoriale e creazione di servizi al territorio, volti alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dell’Italia.
Art 3 – Attività di interesse generale
1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività̀ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività̀, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività̀ di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata.
2. In particolare l’associazione si propone di:
- identificare percorsi pensati per i viaggiatori lenti, possibilmente lungo strade campestri, sentieri, piste ciclopedonali, strade chiuse al traffico, etc…;
- svolgere il rilievo accurato dei percorsi, possibilmente utilizzando strumenti GPS;
- gestire le attività di miglioramento e di manutenzione ordinaria e straordinaria sui percorsi;
- creare e promuovere una rete di accoglienza, basata sia sulla piccola ricettività turistica (ostelli, agriturismo, B&B, piccoli alberghi), sia su un sistema di ospitalità “volontaria” in strutture d’accoglienza non turistiche;
- sensibilizzare le amministrazioni locali e nazionali sui temi del viaggio lento, affinché migliorino la sicurezza e la percorribilità del percorso e vengano messe a disposizione strutture adeguate per l’accoglienza dei viaggiatori;
- progettare e realizzare itinerari culturali, che vedano la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei territori (artistici, eno-gastronomici, paesaggistici, ambientali etc)
- creare progetti di valorizzazione culturale, economica e sociale dei territori in collaborazione con le pubbliche amministrazioni (locali, ragionali, nazionali)
- organizzare eventi, manifestazioni culturali e artistiche, convegni, conferenze, corsi di formazione, rassegne, spettacoli per la divulgazione della cultura del viaggio lento;
- promuovere gli itinerari in Italia e all’estero;
- curare e gestire rifugi e/o altre attività ricettive situati lungo gli itinerari;
- organizzare e gestire iniziative di carattere didattico ed educativo, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie;
- organizzare e gestire iniziative di tutela e salvaguardia dell’ambiente anche con attività non abituali di raccolta rifiuti (es. plugging) nelle aree verdi;
- fornire informazioni ed erogare servizi per i soci, e in particolare:
– informazioni sugli itinerari;
– accoglienza nelle strutture gestite dall’Associazione;
– sconti in strutture convenzionate;
– corsi di formazione, workshop e seminari;
– proposte di viaggi ed escursioni, guidate o affrontate individualmente;
– servizi di assistenza durante i viaggi, come trasporto bagagli con animali o automezzi;
– utilizzo di attrezzature, strumentazione, biciclette, animali da soma di proprietà dell’Associazione;
– assicurazione durante i viaggi (anche affrontati individualmente), e in tutte le iniziative organizzate e gestite dall’Associazione.
– svolgere tutte le altre attività che dovessero rendersi necessarie per la promozione, la divulgazione e la fruizione del viaggio lento.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
L’Associazione potrà promuovere la realizzazione di Associazioni complesse, e/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/ altre associazioni a loro volta aderenti ad un’unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 4 – Attività diverse
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 5 – Raccolta fondi
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del presente statuto.
4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dall’organo di amministrazione.
4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali l’organo di amministrazione riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
5. L’ammissione alla associazione è deliberata dall’organo di amministrazione, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l’organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.
Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell’organo di amministrazione.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito da organo di amministrazione.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta all’organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all’organo di amministrazione, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall’organo di amministrazione.
5. La delibera dell’organo di amministrazione che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 9 – Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dall’organo di amministrazione e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Art. 10 – Organi sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- l’organo di amministrazione;
- il presidente;
- l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali, l’organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. E’ possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito Regolamento che garantiscano l’accertamento e l’identità del socio.
4. Per favorire al massimo la partecipazione degli associati alla decisione dell’Associazione, le riunioni dei vari organi si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti
Art. 11 – Assemblea
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell’organo di amministrazione o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione dell’organo di amministrazione.
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- eleggere e revocare i componenti dell’organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall’organo di amministrazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell’organo di amministrazione.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, mail o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
4. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento, trasformazione e liquidazione dell’Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 15 – Organo di amministrazione
1. L’organo di amministrazione è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L’organo di amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. L’organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell’organo di amministrazione rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
Art. 16 – Competenze dell’Organo di Amministrazione
1. L’organo di amministrazione ha il compito di:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
- fissare l’ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all’esclusione di soci;
- proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee;
- nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- trasferire la sede legale;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell’organo stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 17 – Funzionamento dell’Organo di Amministrazione
1. L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall’organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell’organo di amministrazione per tre volte consecutive. L’organo di amministrazione può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell’organo di amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dell’organo stesso, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. L’organo di amministrazione è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mail, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio mail o con altro mezzo elettronico inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L’organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell’organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione dell’organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell’organo di amministrazione.
Art. 18 – Il presidente
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell’organo di amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’organo di amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell’organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19 – Il segretario / tesoriere
1. Il Segretario tesoriere provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell’Organo di Amministrazione in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
2. In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall’Organo di Amministrazione.
Art. 20 – Organo di controllo
1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
Art. 21 – Libri sociali
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione;
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e organo di amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Art. 22 – Risorse economiche
Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate: quote sociali; contributi pubblici; contributi privati; donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; rendite patrimoniali; rimborsi derivanti da convenzioni; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2; corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; altre entrate espressamente previste dalla legge; eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 23 – Scritture contabili
L’organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 24 – Esercizio sociale
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dall’organo di amministrazione e deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di giugno.
- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.
- Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell’organo di amministrazione e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall’organo di amministrazione e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.
Art. 25 – Divieto di distribuzione degli utili
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art.26 – Clausola compromissoria
1. L’Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
2. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all’Assemblea dei soci.
3. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso all’Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
4. L’Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
5. La decisione dell’Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
Art. 27 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 28 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.